Soci e la responsabilità nella liquidazione dei debiti extra bilancio
- Avv Aldo Lucarelli
- 12 ago 2024
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 14 gen
Srl liquidazione e responsabilità in fase di chiusura della liquidazione
In relazione alla responsabilità del liquidatore, l’art. 36, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973, prevede
: «1. I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono al- l’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori».
La norma ha un portata specifica in relazione al pagamento delle imposte in fase di liquidazione e punta a "colpire" le responsabilità del liquidato in fase di scioglimento o degli amministratori ove non vi sia stato un liquidatore.
La responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, dunque, è una fattispecie autonoma che sussiste in presenza dei requisiti normativi e non prevede alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Acclarata la responsabilità dei liquidatori/amministratori, quale è la posizione dei soci?
Vero che lo schermo della SRL non protegge i soci per i debiti tributari non pagati in caso di attivo risultante dalla liquidazione?
Per quanto riguarda la responsabilità dei soci, la C.t.r. Vento ha affermato che nel caso di estinzione della società il socio resta responsabile per l’intero debito tributario in contestazione,
in base al fenomeno successorio tra la società estinta ed i soci ex art.2495 cod. civ., e ciò indipendentemente dall’attribuzione di utili in sede di liquidazione
In particolare, avuto riguardo al testo dell’art. 2495, comma 2, c.c.
“Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”;
Secondo l'autorvole pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite sul tema, (n. 6071/2013), specificamente resa in tema di società di capitali, ha evidenziato in motivazione che
"lo scarno tessuto normativo cui s’è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l’estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo”
“è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica….
Meccanismo di tipo successorio sui soci dei debiti aziendali della Srl
…La ratio della norma dianzi citata, d’altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati".
il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, e che addirittura la mancata utile partecipazione, ut supra, non consenta neanche di escludere a priori lo stesso interesse ad agire del creditore (si veda anche Cass. n. 20358/2015)
il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione; (Cass. n.10678/2022).
Significativamente, le stesse Sezioni Unite n.6071/2013, hanno rappresentato la presenza di due orientamenti sul tema della successione del socio, il primo secondo cui i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. (…), l'altro che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione (..), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità.
Il socio quindi succede sempre nei debiti sociali nei limiti della responsabilità e quindi non vi è dubbio sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Socio, liquidazione e debiti extra bilancio in fase di liquidazione e cancellazione di SRL
Pertanto, nel caso di specie,Socio, liquidazione e debiti extra bilancio in fase di liquidazione e cancellazione di SRL, , l’amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell’ente. Infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o l’esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l’interesse dell’agenzia delle entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse (v. n.10678/2022) ed ancora <in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci.

Soci e la responsabilità nella liquidazione dei debiti extra bilancio
Pertanto, bisogna escludere che la prova del superamento dei limiti di responsabilità gravi sul fisco, quale creditore sociale, spettando invece al socio dimostrare la sussistenza di cause di esclusione o di limitazione della propria responsabilità. Cass. 20840/23
Prima di chiudere una precisazione in tema di "utili extrabilancio" e presunzioni dell'Agenzia delle Entrate:
La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all’oggettivazione del diritto commerciale ed all’attribuzione di rilevanza giuridica all’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare".. Cass. 13338/09
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv. Aldo Lucarelli
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