Soa ed avvalimento permanente
- Avv Aldo Lucarelli
- 9 set 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Affrontiamo il valore fidefacente della attestazione SOA per la stazione appaltante e la validità dell'avvalimento permanente a tale scopo nonché la correlata differenza con l'avvalimento temporaneo.
Ed infatti afferma recente giurisprudenza e da ultimo Tar Calabria 1050/202: “le SOA, pur avendo natura giuridica di società per azioni di diritto speciale, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di un'attestazione con valore di atto pubblico, sicché la loro attività configura un "esercizio privato di pubblica funzione” e le attestazioni di qualificazione, risultato dell'attività di certificazione delle SOA, sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria fino a querela di falso”.
Secondo un indirizzo consolidato del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 23 ottobre 2020, n. 10822 e del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2021, n. 4622 secondo cui
“il rilascio delle attestazioni SOA integra una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato SOA ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso – appunto – attestati
(ex multis, Cons. Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3905; V, 19 aprile 2011, n. 2401)”.
La pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA trova eco nella previsione dell'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, secondo il quale:
“l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”.

Pertanto, la qualificazione attestata dalla SOA costituisce requisito necessario e sufficiente per partecipare alle gare per gli affidamenti di lavori pubblici corrispondenti a quelli oggetto dell'attestazione.
Conseguentemente, le certificazioni SOA – esistenti e formalmente corrette – sono vincolanti “per l'Amministrazione, che nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene” (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2021, n. 4622, cit.).
Alla stregua di tale orientamento, deve quindi ritenersi che il possesso della qualificazione risulta correttamente attestato tramite la certificazione SOA depositata.
Avvalimento temporaneo e Avvalimento permanente due valori differenti
L'avvalimento “permanente” non deve ritenersi riferito ad una specifica gara, ma finalizzato all'acquisizione della certificazione SOA e, quindi, alla qualificazione permanente dell’operatore economico, che viene abilitato per l’intera durata dell’attestazione SOA alle gare pubbliche (cfr. ex multis, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 30 novembre 2022 n. 3114).
Tale ultimo orientamento esclude l’applicabilità delle regole per l’avvalimento temporaneo all'avvalimento permanente, poiché “la natura permanente del prestito da parte del prestatore e il rapporto tra il quest’ultimo e l’operatore che riceve i requisiti, in ragione della sua specificità, elide in radice la possibilità di assimilare la vicenda in esame alla distinta ipotesi di avvalimento temporaneo e preclude l’applicabilità della disciplina stabilita dall’articolo 89, sesto comma, in tema di avvalimento cd. “a cascata””).
Avvocato per l'impresa e gli appalti
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