La pubblicità dei titoli edilizi
- Studio Legale Angelini Lucarelli
- 9 gen
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L’articolo 20 del d.p.r. n. 380/2001 (c.d. testo unico edilizia) dispone che “dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio”.
Il successivo articolo 27, stabilisce, al comma 1, che “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”; al comma 2, che la “inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1” può essere “constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini”; infine, al comma 4 che “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”,

La pubblicità dei titoli edilizi
Dal combinato disposto delle prefate norme si evince un obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi e un dovere di controllo sull’attività edilizia, anche su sollecitazione del privato cittadino.
Tali disposizione non possono che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire.
I titoli edilizi sono, infatti, atti pubblici, perciò chi esegue le opere neppure può opporre un diritto di riservatezza.
Peraltro queste conclusioni non possono essere diverse nemmeno in relazione alla tipologia del titolo edilizio utilizzato, permesso di costruire, Scia o Cila, trattandosi soltanto di una diversa modalità dell’esercizio del diritto dominicale all’utilizzo edificatorio del fondo.
La giurisprudenza amministrativa (CdS 3197/2024) ha evidenziato come al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetti il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.
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