Ci viene chiesto se è possibile che un Ente, Comune o Regione possa prorogare un servizio affidato ad un vincitore di gara in una determinata gara, anche senza il consenso del privato che svolge il servizio e con particolare riguardo alle modalità e prezzi imposti.
Il privato che svolge il servizio è obbligato a proseguire in caso di proroga unilaterale alle stese condizioni?
Il quesito nasce dai casi - molto frequenti in questo periodo - in cui un servizio affidato durante l'emergenza Covid-19 a determinate condizioni oggi sia prorogato senza gara alle medesime condizioni che appaiono superate ed a volte anche anti-economiche.
A tal domanda possiamo rispondere affermando che
È illegittimo il provvedimento della Regione che imponga, in via unilaterale, la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico,
in quanto la norma citata – nel consentire la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza dovuta al virus Covid-19 – presuppone comunque necessariamente il consenso del privato, affidatario del servizio e destinatario della proroga stessa, non potendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione di imporre, in via unilaterale, una proroga al contratto contro la volontà dell’affidatario.
La proroga del servizio ed i diritti dell'appaltatore
Ed inoltre in tema di danno e responsabilità ed ultra vigenza dell'affidamento
Ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito il pregiudizio patrimoniale subito dall’affidatario di un servizio pubblico che abbia continuato a svolgere il servizio alle medesime condizioni economiche
nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario anche oltre lo svolgimento di una prima procedura andata deserta, in quanto, anche in presenza di una clausola contrattuale che ciò preveda, essa deve essere interpretata secondo buona fede ex art. 1366 c.c., con la conseguenza che la ultra-vigenza del corrispettivo può estendersi temporalmente fino all’espletamento della prima gara, ma non anche per tutto il successivo periodo di tempo necessario per l’espletamento di ulteriori gare, qualora la prima gara sia andata deserta. (CGA 527/2024).
Avv. Aldo Lucarelli
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