Gli argomenti sollecitano una riflessione sulla natura della perizia contrattuale (e, in particolare, sulla sua configurabilità come istituto “autonomo”, distinto dall’arbitraggio e, soprattutto, ai fini che qui interessano, dall’arbitrato), nonché, di riflesso, sugli effetti, sostanziali e processuali, destinati a scaturire dalla presenza di un patto di perizia contrattuale in un contratto di assicurazione danni;
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La tematica non è isolata al mondo dell'assicurazione in quanto nel nuovo codice degli appalti è ampiamente previsto il meccanismo del deferimento al Collegio Consultivo Tecnico ai sensi degli articoli 215 e seguenti del d.lgs 36/2023 che ad avviso di chi scrive ha alcune peculiarità in comune con la perizia contrattuale.
- con affermazione consolidata, la Cassazione assume che “la perizia contrattuale e l’arbitrato libero sono istituti ben diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio, perché gli arbitri liberi decidono la controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri
rituali o formali, sia pure con talune differenze” (così, Cass. Sez. 3, ord. 8 novembre 2018, n. 28511);
- tuttavia tale distinzione, all’apparenza avente valore di vero e proprio “ius receptum”, oltre ad essere messa in discussione da varia - e autorevole - dottrina, non risulta, invero, così netta nemmeno nella stessa giurisprudenza della Corte, che rimarca profili di affinità “funzionale” ed “effettuale” tra le due figure;
- difatti, una parte della dottrina - specialmente processualcivilistica - riconduce senz’altro la perizia contrattuale nell’ambito dell’arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione di una controversia;
- in tale prospettiva, questa peculiare forma di arbitrato si connoterebbe solo per l’oggetto della cognizione degli arbitri: una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, fermo restando, però, che “il paradigma strutturale di riferimento” sarebbe, comunque, appresentato dall’arbitrato libero, venendo in rilievo, in entrambi i casi, un mandato conferito a un terzo “al fine di comporre un contrasto e di realizzare un nuovo assetto di interessi di tipo negoziale”;
- “la linea di demarcazione tra i due istituti” sarebbe, pertanto, costituita dal contenuto dell’accertamento demandato ai periti, giacché nella perizia contrattuale si farebbe riferimento solo ad “una questione di fatto di elevata pregnanza tecnica”, mentre nell’arbitrato (libero) il contrasto riguarderebbe “il rapporto (preesistente) nel suo complesso” ed avrebbe “connotato giuridico”;
- d’altra parte, a conferma ulteriore della possibile “sovrapponibilità” delle due figure (e, dunque, della difficoltà di stabilire una netta linea di demarcazione), la Corte ha pure affermato:
- tra l’altro, con specifico riferimento al contratto di assicurazione danni - che “l’affidamento ad un collegio di periti del compito di accertare le cause del sinistro, di riscontrare la corrispondenza delle cose assicurate con la relativa descrizione contenuta nella polizza, e di procedere alla stima e liquidazione del danno, con l’impegno delle parti di attribuire a tale determinazione immediata efficacia vincolante in ordine al conflitto d’interessi sull’indennità,
senza necessità di una ulteriore loro manifestazione di volontà, esula dall’ambito della cosiddetta perizia contrattuale, la quale ricorre nel caso in cui le parti stesse demandino a terzi, accettandone preventivamente il risultato, un’attività di accertamento e valutazione meramente tecnica, ed integra, invece, ipotesi di arbitrato irrituale, in senso stretto implicando la devoluzione ad arbitri della soluzione transattiva di una controversia” (Cass. Sez. 1, sent. 13 luglio 1979, n. 4073,);
- d’altra parte, un’equiparazione tra perizia contrattuale e arbitrato libero è stata affermata - da parte di certa dottrina - pure dal punto di vista degli effetti, tanto da indurre a ritenere che la differenza tra l’una e l’altro vada ricercata su un altro piano, ovvero perché, nel primo caso, risulta demandata “un’indagine, a cui sarebbero estranee determinazioni volitive e discrezionali, essendosi i contraenti limitati a chiedere al perito un giudizio su questioni di cui ha una specifica competenza”;
- nessuna distinzione, nella giurisprudenza della Corte, vi sarebbe tra arbitrato libero e perizia contrattuale sul piano degli effetti, “dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare” (Cass. Sez. 3, sent. 12 maggio 2005, n. 10023);
- pertanto, a fronte di tali affermazioni tende ulteriormente ad affievolirsi il “discrimen” tra le due figure, nel senso che l’autonomia della perizia contrattuale

- conclusioni similari si rinvengono in quella giurisprudenza di legittimità, la quale - sul presupposto secondo cui le peculiarità della perizia contrattuale “non appaiono tuttavia sufficienti per ravvisare in questa figura gli estremi di un istituto autonomo” - indica la stessa come “un arbitrato «tecnico», essendo evidente che, in mancanza di accordo, i litiganti medesimi, per dirimere la controversia, non avrebbero potuto fare a meno di rivolgersi al
giudice” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1. Sent. 5 dicembre 2001, n. 15410, non massimata);
- si ribadisce, pertanto, come “la perizia contrattuale non sia appunto un istituto autonomo, ma che questa, là dove si risolva in particolare nel deferimento ad uno o più esperti, scelti per la loro particolare competenza, del compito di formulare un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisca in una fattispecie di segno corrispondente (negoziale cioè) diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti medesime, mediante mandato conferito ad un terzo così come avviene esattamente nell’arbitrato libero, del quale costituisce una particolare figura differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del suddetto terzo che le parti si obbligano preventivamente a rispettare” (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 15410 del 2001);
- ulteriore corollario della riconduzione della perizia contrattuale nell’alveo dell’arbitrato rituale è - secondo una certa dottrina - la necessità di ravvisare, in entrambi i casi, “una rinunzia convenzionale delle parti all’intervento del giudice prima della definizione in via arbitrale della controversia”;
in tale solco si potrebbe innestare il discorso sul Collegio consultivo tecnico come organo obbligatorio a cui rivolgersi prima di giungere ad una risoluzione contrattuale ex art. 216 del codice degli appalti.
- a tale impostazione non è rimasta indifferente la giurisprudenza della Corte secondo cui, nella clausola di un contratto di assicurazione, “che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l’impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti
dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2010, n. 25643;)
- pertanto, proprio con riferimento a queste ultime affermazioni - che assumono rilievo dirimente, giacché se si qualificasse la perizia contrattuale come una “species” dell’arbitrato libero, si dovrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione, con conseguente impossibilità, nella specie, di adire l’autorità giudiziaria fino all’espletamento della perizia
- d’altra parte, solo riconoscendo alla perizia contrattuale - ma ciò in coerenza, appunto, con la sua natura di clausola di “arbitrato tecnico” - è possibile predicarne l’idoneità a paralizzare il corso della prescrizione, che “è insita”, secondo l’insegnamento della Corte, appunto nella “temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale” (Cass. Sez. 3, sent. 9 aprile 2009, n. 8674)
- sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha rimesso la questione al primo Presidente per risolvere la questione della natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi. (fonte Cass. Ord. 7795/2025 )
Prima di chiudere in tema do CCT collegio consultivo tecnico ed arbitrato che
Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2
Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.
Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
Tale principio però é mitigato nel caso di pareri obbligatori di cui all’art 216 d.lgs 36/2023 in quanto nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.
Avv. Aldo Lucarelli
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