Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la comunicazione antimafia emessa dalla Prefettura ha valore di interdittiva atta a giustificare il diniego oppure la decadenza dell'autorizzazione rilasciata dalla pubblica amministrazione, anche quando si tratti di permesso di costruire e non vi siano rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione.
Ed infatti secondo recente giurisprudenza del T.A.R. Napoli 2021/1355 e 2022/4728:
“Le conseguenze decadenziali sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall'esigenza di elevare il livello della tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale. Ciò attraverso la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l'esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della P.A. e stabilendo che anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale e, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche.
Tale orientamento si è poi consolidato nella giurisprudenza successiva, secondo cui l'art. 89 bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159,
si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia
anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni, anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima, non trovando applicazione quindi il meccanismo della riabilitazione, propriamente ricollegabile alle misure di prevenzione aventi natura e finalità eterogenea.
Inoltre, l'informativa antimafia ostativa, emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011, ha effetto su tutte le richieste di certificazione antimafia provenienti dai soggetti di cui all'art. 83 D.Lgs. 159/2021.
A seguito dell'emanazione di una informativa antimafia, la pubblica amministrazione non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, se è stato già emanato un atto abilitativo, deve esservi il suo ritiro,
trattandosi di tipologie di atti i cui effetti sono radicalmente incompatibili con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia.
In sostanza, in presenza di una interdittiva antimafia, la revoca delle autorizzazioni commerciali di cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto (ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 giugno 2021, n. 510; 7 luglio 2021, n. 634).”.
Studio Legale Angelini Lucarelli
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