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Immagine del redattoreStudio Legale Angelini Lucarelli

Il mutuo solutorio per l'impresa

Ci viene chiesto se il meccanismo usato dalle Banche nei confronti delle Imprese per il pareggio di partite di debito o debiti pregressi tramite accensione di appositi mutui, ovvero il c.d. mutuo solutorio sia da considerarsi un vero e proprio mutuo oppure una semplice partita contabile.

Sul punto si registrano due orientamenti ancora non avallati da uno predominante, stante il rinvio alle sezioni unite della Corte di Cassazione avvenuto nell'estate del 2024 dalla sentenza n.


E quindi secondo la Cass. n. 23149-2022 il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo


-in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico- e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.





Questa sentenza , segue alla n. 5193/1991 secondo le quali il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l’obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.


Nel senso difforme, secondo cui non si configuri autonomo contratto di mutuo, (Cass. n. 1517/2021) l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione del correntista, contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista.


In senso analogo nella Sentenza n. 12007 del 3-5-2024, relativa a ipotesi di accordo negoziale con il quale la banca concede somma a mutuo erogandola al mutuatario ma convenendo che la somma sia immediatamente restituita al mutuante, con l’intesa che sarà svincolata a favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni.


Stante la validità di entrambi gli orientamenti per ora le due tesi sono ritenute valide entrambe in attesa che le Sezioni Unite chiariscano se tale metologia - piu' di carattere contabile che di carattere reale - sia legittima infatti il punto debole di siffatte operazioni è costituito dal fatto che il mutuante - impresa debitrice non avrebbe mai una disponibilità giuridica delle somme perché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante (banca) ed entra in quello del mutuatario (impresa).



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