L’articolo 197 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplina il contratto di disponibilità nel contesto dei contratti pubblici.
Questo tipo di contratto prevede che un operatore economico realizzi, a proprie spese e rischio, un’opera destinata all’esercizio di un pubblico servizio, mantenendone la proprietà privata, e la metta a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice in cambio di un corrispettivo.
Principali disposizioni dell’articolo 197:
1. Determinazione del contenuto contrattuale:
• Le parti definiscono il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti previsti dall’articolo, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’Autorità di regolazione del settore.
2. Composizione del corrispettivo:
• Il corrispettivo comprende un canone di disponibilità, commisurato all’effettivo periodo in cui l’operatore economico garantisce il godimento dell’opera, a meno che il mancato o ridotto godimento non sia imputabile all’ente concedente.
• Se è previsto il trasferimento della proprietà dell’opera all’ente concedente, il corrispettivo può includere:
• Un eventuale contributo in corso d’opera, non superiore al 50% del costo di costruzione dell’opera.
• Un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in base al valore di mercato residuo dell’opera, tenendo conto degli importi già versati come canone di disponibilità e contributo in corso d’opera.
3. Allocazione dei rischi:
• Salvo diverso accordo, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni o altri atti amministrativi necessari per il completamento o la gestione tecnica dell’opera è a carico dell’ente concedente.
• Il rischio relativo al mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o assenso da parte di autorità diverse dall’ente concedente, riguardanti la progettazione e le eventuali varianti in corso d’opera, è a carico dell’operatore economico.

4. Varianti in corso d’opera:
• L’operatore economico deve comunicare all’ente concedente le varianti proposte, permettendo a quest’ultimo di opporsi se tali modifiche alterano le caratteristiche specifiche dell’opera indicate nel capitolato prestazionale.
5. Attribuzione degli oneri sopravvenuti:
• Il contratto stabilisce come le parti si ripartiscono eventuali oneri aggiuntivi derivanti da nuove disposizioni normative o provvedimenti dell’autorità, che incidono sul corrispettivo pattuito per il completamento e la gestione dell’opera.
6. Poteri espropriativi:
• L’ente concedente può conferire all’operatore economico la qualifica di autorità espropriante, con il potere di espropriare e gestire il relativo procedimento.
7. Capitolato:
• L’ente concedente, insieme al bando o all’avviso, predispone un capitolato che specifica le caratteristiche dell’opera, i criteri per la determinazione e la riduzione del corrispettivo, e le modalità di prestazione di garanzie e cauzioni per assicurare l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
8. Criteri di valutazione:
• Il bando indica i criteri, con l’ordine di importanza attribuito, per la valutazione comparativa delle offerte.
9. Requisiti dell’operatore economico:
• Il contratto può essere sottoscritto solo da un operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e partecipazione alle procedure di affidamento.
10. Controllo e verifiche:
• L’ente concedente ha il diritto di controllare l’avanzamento dei lavori e di verificare l’opera completata prima della consegna, proponendo eventuali modifiche o varianti, purché non alterino le caratteristiche specifiche dell’opera definite nel capitolato prestazionale.
11. Modifiche contrattuali:
• Il contratto stabilisce i casi e le modalità di modifica, inclusa la possibile riduzione del canone di disponibilità, per garantire l’equità
contrattuale, tenendo in considerazione anche la tutela dei creditori indicati all’articolo 199.
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