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Immagine del redattoreStudio Legale Angelini Lucarelli

Appalti RTI e causa escludente

Il Raggruppamento temporaneo di imprese perde l'aggiudicazione se non comunica la causa escludente di una sua consociata. L'illegittimità si verifica anche in caso di sola mancata comunicazione.



Appalti RTI e causa escludente

Così dispone la recente giurisprudenza recente:


Qualora, prima della presentazione dell’offerta, si verifichi una causa escludente in capo ad una delle sue componenti, il raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato e a comprovare l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata o l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. (*).


Ed infatti nel raggruppamento temporaneo di imprese


Deve presumersi che il raggruppamento conosca la situazione dei propri componenti e presenti una domanda di partecipazione che tenga conto della situazione di ciascuno.




Pertanto, la mera dichiarazione della mandataria di non essere a conoscenza della carenza di un requisito di partecipazione in capo ad una mandante e di averne appreso l’esistenza soltanto in sede di verifica dei requisiti non è di per sé sola sufficiente per supportare la declaratoria di illegittimità della decisione di ritirare l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento medesimo. (*).



Prima di chiudere è solo il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 36/2023 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), (raggruppamento e consorzi) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.


In senso conforme: T.a.r. per il Lazio, sez. V, 17 giugno 2024, n. 12296.



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