Appalti RTI e causa escludente
- Studio Legale Angelini Lucarelli
- 12 set 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 14 gen
Il Raggruppamento temporaneo di imprese perde l'aggiudicazione se non comunica la causa escludente di una sua consociata. L'illegittimità si verifica anche in caso di sola mancata comunicazione.

Appalti RTI e causa escludente
Così dispone la recente giurisprudenza recente:
Qualora, prima della presentazione dell’offerta, si verifichi una causa escludente in capo ad una delle sue componenti, il raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato e a comprovare l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata o l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. (*).
Ed infatti nel raggruppamento temporaneo di imprese
Deve presumersi che il raggruppamento conosca la situazione dei propri componenti e presenti una domanda di partecipazione che tenga conto della situazione di ciascuno.
Pertanto, la mera dichiarazione della mandataria di non essere a conoscenza della carenza di un requisito di partecipazione in capo ad una mandante e di averne appreso l’esistenza soltanto in sede di verifica dei requisiti non è di per sé sola sufficiente per supportare la declaratoria di illegittimità della decisione di ritirare l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento medesimo. (*).
Prima di chiudere è solo il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 36/2023 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), (raggruppamento e consorzi) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In senso conforme: T.a.r. per il Lazio, sez. V, 17 giugno 2024, n. 12296.
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